Soggetti Beneficiari

Il Credito d’imposta per Investimenti in Beni Strumentali è riconosciuto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che effettuano Investimenti in Beni Strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il Credito d’imposta per Investimenti in Beni Strumentali materiali e immateriali ordinari nuovi si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal Regio Decreto n. 267/1942, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al Decreto Legislativo n. 14/2019, come modificato dal Decreto Legislativo n. 83/2022, o da altre leggi speciali, ovvero che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del Decreto Legislativo n. 231/2001.

Per le imprese ammesse al Credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Investimenti Agevolabili

Sono agevolabili con il Credito d’imposta per Investimenti in Beni Strumentali gli Investimenti in Beni materiali e immateriali nuovi Strumentali all’esercizio d’impresa, ad eccezione dei beni indicati all’articolo 164, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, dei beni per i quali il Decreto del Ministero delle Finanze del 31 dicembre 1988, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5%, dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni di cui all’allegato 3 annesso alla Legge n. 208/2015, nonché dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Gli Investimenti in Beni Strumentali, ammissibili al Credito d’imposta per Investimenti in Beni Strumentali, si classificano in:

  • Investimenti in Beni Strumentali materiali 4.0 (Investimenti in Beni Strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «industria 4.0» – Allegato A, annesso alla Legge n. 232/2016 – ex Iper Ammortamento);
  • Investimenti in Beni Strumentali immateriali 4.0 (Investimenti in Beni Strumentali immateriali – software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni – connessi a Investimenti in Beni Strumentali materiali «industria 4.0» – Allegato B, annesso alla Legge n. 232/2016);
  • Investimenti in Beni Strumentali materiali ordinari (Investimenti in Beni Strumentali diversi da quelli indicati nell’Allegato A, annesso alla Legge n. 232/2016 – ex Super Ammortamento);
  • Investimenti in Beni Strumentali immateriali ordinari (Investimenti in Beni Strumentali diversi da quelli indicati nell’Allegato B, annesso alla Legge n. 232/2016).

Gli Investimenti in Beni Strumentali materiali 4.0 si classificano in:

  • Beni Strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;
  • Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;
  • Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0».

I Beni Strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti devono essere dotati delle seguenti caratteristiche:

  • controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);
  • interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
  • integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
  • interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;
  • rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro,

e devono essere dotati di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:

  • sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
  • monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
  • caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico);
  • dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti;
  • filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche e organiche, polveri con sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti.

Per la fruizione del Credito d’imposta per Investimenti in Beni Strumentali 4.0 non è sufficiente l’acquisizione e la semplice messa in funzione di un Bene Strumentale nuovo rientrante per caratteristiche tecnologiche tra quelli elencati negli Allegati A e B della Legge n. 232/2016, essendo necessario che il Bene Strumentale oggetto d’investimento soddisfi anche il requisito della c.d. “interconnessione”:

Il requisito, ai fini del mantenimento del diritto al beneficio, dovrà essere presente, evidentemente, anche nei periodi d’imposta successivi a quello in cui il Bene Strumentale viene interconnesso.

In particolare, alla luce della definizione generale dettata nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4E/2017, affinché tale requisito possa considerarsi soddisfatto è necessario e sufficiente che il Bene Strumentale:

i) scambi informazioni con sistemi interni (esempi: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (esempi: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCPIP, HTTP, MQTT, ecc.);

ii) sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (esempio: indirizzo IP).

Tale definizione generale assume rilevanza per tutti i Beni Strumentali 4.0 rientranti nell’ambito oggettivo della misura e, quindi, sia per i Beni Strumentali materiali 4.0 (Allegato A) che per i Beni Strumentali immateriali 4.0 (Allegato B).

Il Credito d’imposta per Investimenti in Beni Strumentali materiali 4.0 effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 15 novembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, è riconosciuto nella misura del 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.

Il Credito d’imposta per Investimenti in Beni Strumentali materiali 4.0 effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, è riconosciuto nella misura del 50% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Il Credito d’imposta per Investimenti in Beni Strumentali materiali 4.0 effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 novembre 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, è riconosciuto nella misura del 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Il Credito d’imposta per Investimenti in Beni Strumentali materiali 4.0 effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, è riconosciuto nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, nella misura del 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro, e nella misura del 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro per gli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione individuati con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro della Transizione Ecologica e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Il Credito d’imposta per Investimenti in Beni Strumentali immateriali 4.0 effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 15 novembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 700 mila euro.

Il Credito d’imposta per Investimenti in Beni Strumentali immateriali 4.0 effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 1 milione di euro.

Il Credito d’imposta per Investimenti in Beni Strumentali immateriali 4.0 effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, è riconosciuto nella misura del 50% del costo, nel limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 1 milione di euro.

Il Credito d’imposta per Investimenti in Beni Strumentali immateriali 4.0 effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2024 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 1 milione di euro.

Il Credito d’imposta per Investimenti in Beni Strumentali immateriali 4.0 effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 30 giugno 2025 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 1 milione di euro.

Il Credito d’imposta per Investimenti in Beni Strumentali immateriali 4.0 effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, è riconosciuto nella misura del 10% del costo, nel limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 1 milione di euro.

Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei Beni Strumentali immateriali 4.0 mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Il Credito d’imposta per Investimenti in Beni Strumentali materiali ordinari effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 15 novembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, è riconosciuto nella misura del 6% del costo, nel limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Il Credito d’imposta per Investimenti in Beni Strumentali materiali e immateriali ordinari effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, è riconosciuto nella misura del 10% del costo, nel limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 2 milioni di euro per i Beni Strumentali materiali ordinari e nel limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 1 milione di euro per i Beni Strumentali immateriali ordinari.

La misura del Credito d’imposta per Investimenti in Beni Strumentali materiali e immateriali ordinari è elevata al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile ai sensi dell’articolo 18 della Legge n. 81/2017.

Il Credito d’imposta per Investimenti in Beni Strumentali materiali e immateriali ordinari effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 novembre 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, è riconosciuto nella misura del 6% del costo, nel limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 2 milioni di euro per i Beni Strumentali materiali ordinari e nel limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 1 milione di euro per i Beni Strumentali immateriali ordinari.

Per gli Investimenti in Beni Strumentali effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Adempimenti Normativi

Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione, i Beni Strumentali agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il Credito d’imposta per Investimenti in Beni Strumentali è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior Credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 35 e 36, della Legge n. 205/2017, in materia di investimenti sostitutivi.

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti, che si avvalgono del Credito d’imposta per Investimenti in Beni Strumentali, sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei Beni Strumentali agevolati devono contenere l’espresso riferimento alla normativa in oggetto.

In relazione agli Investimenti in Beni Strumentali 4.0, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica asseverata rilasciata da un Ingegnere o da un Perito Industriale iscritti nei rispettivi Albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un Ente di Certificazione accreditato, da cui risulti che i Beni Strumentali 4.0 possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli rispettivamente negli elenchi di cui agli Allegati A e B annessi alla Legge n. 232/2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Qualora, nell’ambito delle verifiche e dei controlli riguardanti gli Investimenti in Beni Strumentali, si rendano necessarie valutazioni di ordine tecnico concernenti la qualificazione e la classificazione dei beni, l’Agenzia delle Entrate può richiedere al Ministero dello Sviluppo Economico di esprimere il proprio parere.

I termini e le modalità di svolgimento di tali attività collaborative sono fissati con apposita convenzione tra l’Agenzia delle Entrate e il Ministero dello Sviluppo Economico, nella quale può essere prevista un’analoga forma di collaborazione anche in relazione agli interpelli presentati all’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto la corretta applicazione del Credito d’imposta per i suddetti investimenti.

Per lo svolgimento delle attività di propria competenza, il Ministero dello Sviluppo Economico può anche avvalersi di soggetti esterni con competenze tecniche specialistiche.

Ai fini della fruizione del Credito d’imposta per Investimenti in Beni Strumentali, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto-Legge n.  39/2024 e la presunta ripartizione negli anni del Credito d’imposta.

La comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti.

La comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del Decreto-Legge n. 39/2024.

Le comunicazioni sono effettuate sulla base del modello adottato con Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 24 Aprile 2024.

Il Credito d’imposta per Investimenti in Beni Strumentali materiali 4.0 spettante per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 15 novembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241/1997, e successive modificazioni, in cinque quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni.

Il Credito d’imposta per Investimenti in Beni Strumentali immateriali 4.0 spettante per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 15 novembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241/1997, e successive modificazioni, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni.

Il Credito d’imposta per Investimenti in Beni Strumentali materiali e immateriali 4.0 spettante per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241/1997, e successive modificazioni, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni.

Il Credito d’imposta per Investimenti in Beni Strumentali materiali ordinari spettante per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 15 novembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241/1997, e successive modificazioni, in cinque quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni.

Il Credito d’imposta per Investimenti in Beni Strumentali materiali e immateriali ordinari spettante per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 30 novembre 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241/1997, e successive modificazioni, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni.

Il Credito d’imposta per Investimenti in Beni Strumentali materiali e immateriali ordinari effettuati dai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241/1997, e successive modificazioni, in un’unica quota annuale, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni.

Il Credito d’imposta per Investimenti in Beni Strumentali deve essere indicato nel quadro RU del modello di dichiarazione relativo al periodo d’imposta nel corso del quale il credito stesso è maturato (il periodo d’imposta di entrata in funzione dei beni per gli Investimenti in Beni Strumentali materiali e immateriali non 4.0, ovvero il periodo d’imposta di avvenuta interconnessione dei beni per gli Investimenti in Beni Strumentali materiali e immateriali 4.0), nonché nel quadro RU dei modelli di dichiarazione relativi ai periodi d’imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo, come precisato dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5E/2016.

La mancata esposizione del Credito d’imposta nel quadro RU del modello di dichiarazione va sanata mediante presentazione da parte dell’impresa beneficiaria di una dichiarazione integrativa, come precisato dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13E/2017.

L’omessa indicazione del Credito d’imposta nel quadro RU dei modelli di dichiarazione costituisce una violazione di natura meramente formale alla quale si rende applicabile la sanzione prevista per le “violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni” di cui all’articolo 8, comma 1, del Decreto Legislativo n. 471/1997 (da 250 euro a 2.000 euro), con possibilità di avvalersi, ai fini sanzionatori, del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997, come precisato dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13E/2017.

La disciplina agevolativa non subordina il diritto alla spettanza del Credito d’imposta per Investimenti in Beni Strumentali, né la sua concreta fruizione, alla rilevazione in bilancio del relativo provento, come precisato dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13E/2017.

Il Credito d’imposta per Investimenti in Beni Strumentali non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.

Al Credito d’imposta per Investimenti in Beni Strumentali non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della Legge n. 244/2007, di cui all’articolo 34 della Legge n. 388/2000, e di cui all’articolo 31 del Decreto-Legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2010, e successive modificazioni.

Il Credito d’imposta per Investimenti in Beni Strumentali non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, e successive modificazioni.

Il Credito d’imposta per Investimenti in Beni Strumentali è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Petriccione & Partners offre all’azienda Cliente la consulenza ed assistenza per il riconoscimento del Credito d’imposta per Investimenti in Beni Strumentali per gli Investimenti in Beni Strumentali nuovi realizzati dall’azienda stessa a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

La normativa di riferimento è la seguente: articolo 1, commi da 185 a 197, della Legge n. 160/2019, Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 542/2020, Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 544/2020, Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 586/2020, articolo 1, commi da 1051 a 1058, della Legge n. 178/2020, Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 189/2021, Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 265/2021, Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 286/2021, articolo 20 del Decreto-Legge n. 73/2021, Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 394/2021, Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9E/2021, articolo 1, comma 44, della Legge n. 234/2021, articolo 3-quater del Decreto-Legge n. 228/2021, articolo 10 del Decreto-Legge n. 4/2022, articolo 21 del Decreto-Legge n. 50/2022, articolo 1, comma 423, della Legge n. 197/2022, articolo 12 del Decreto-Legge n. 198/2022, articolo 6 del Decreto-Legge n. 39/2024, Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 24 aprile 2024.

Proposta Professionale

Per aiutare le aziende a utilizzare le agevolazioni previste dal P.N.R.R. e le altre misure di finanza agevolata, William Petriccione, di professione Dottore Commercialista, Esperto Contabile e Revisore Legale dei Conti con esperienza trentennale, ha fondato la Petriccione & Partners Società Tra Professionisti a Responsabilità Limitata, al fine di organizzare un Team di Professionisti esperti con specifiche competenze, in grado di assistere nelle varie fasi le aziende, interessate a beneficiare in modo corretto delle misure agevolative da applicare sui loro progetti innovativi realizzati e/o in corso di realizzazione e/o da realizzarsi.

Il Team di Lavoro di Petriccione & Partners comprende tra gli altri:

  • Revisori Legali dei Conti iscritti nella Sezione A del Registro dei Revisori Legali dei Conti, di cui all’articolo 8 del Decreto Legislativo n. 39/2010;
  • Ingegneri iscritti all’Albo degli Esperti in Innovazione Tecnologica, di cui all’articolo 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 ottobre 2015;
  • Professionisti iscritti all’Albo dei Certificatori del Credito d’imposta in attività di Ricerca e Sviluppo, Innovazione Tecnologica, Design e Ideazione Estetica, di cui all’articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2023;
  • Università;
  • Politecnici;
  • Istituti di Ricerca accreditati al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
  • Start-Up Innovative e PMI Innovative;
  • Centri di Formazione accreditati presso le Regioni;
  • Soggetti accreditati presso i Fondi Interprofessionali.

L’attività di consulenza di Petriccione & Partners rivolta all’azienda Cliente si concretizza secondo la seguente procedura:

1) Oggetto della consulenza

La Nostra Consulenza ha per oggetto la ricerca e l’identificazione di opportunità di Finanziamenti agevolati e di Crediti d’imposta, in linea con i progetti innovativi dell’azienda.

L’obiettivo è quello di ottimizzare le risorse finanziarie disponibili per sostenere le iniziative innovative e di sviluppo tecnologico dell’azienda.

2) Finalità e Obiettivi

La Nostra Consulenza mira a perseguire i seguenti step:

a) Analisi dei Progetti Innovativi: Valutazione dei progetti innovativi aziendali passati, attuali e futuri per identificare quelli che possono beneficiare di Finanziamenti agevolati e di Crediti d’imposta.

b) Ricerca di Opportunità: Esplorazione di bandi per individuare i Finanziamenti agevolati e i Crediti d’imposta a livello regionale, nazionale ed europeo.

c) Conformità Normativa: Verifica della conformità dei progetti innovativi aziendali con i requisiti previsti dalle normative sui Finanziamenti agevolati e sui Crediti d’imposta.

d) Elaborazione di Strategie: Proposta di strategie finanziarie e fiscali per massimizzare i benefici derivanti dai Finanziamenti agevolati e dai Crediti d’imposta.

e) Individuazione di Partners di Progetto: Coinvolgimento di Partners di Progetto, quali Università, Politecnici, Istituti di Ricerca, Start-Up e PMI Innovative, Professionisti accreditati presso i Ministeri, a cui affidare in toto o in parte la realizzazione dei progetti innovativi aziendali.

f) Predisposizione di Elaborati Tecnici: Asseverazioni, Business Plan, Certificazioni, Contratti, Due Diligence, Perizie Tecniche Giurate, Rendicontazioni e ogni altro elaborato tecnico, strettamente connesso con la richiesta di Finanziamenti agevolati e di Crediti d’imposta.

g) Redazione della Documentazione: Preparazione della documentazione necessaria per la richiesta e l’ottenimento di Finanziamenti agevolati e di Crediti d’imposta.

3) Metodologia

La Nostra Consulenza verrà svolta attraverso le seguenti fasi operative:

a) Fase di Ricognizione: Raccolta delle informazioni sui progetti innovativi dell’azienda già realizzati e/o in corso di realizzazione e/o da realizzarsi; Analisi preliminare delle caratteristiche dei progetti aziendali per identificare quelli potenzialmente eleggibili per le agevolazioni.

b) Fase di Ricerca: Monitoraggio dei bandi e delle opportunità dei Finanziamenti agevolati a livello regionale, nazionale ed europeo; Identificazione dei Crediti d’imposta disponibili per attività di Ricerca e Sviluppo, Innovazione Tecnologica, Design e Ideazione Estetica, ZES Unica, ecc. ecc.

c)Fase di Analisi: Valutazione della compatibilità dei progetti innovativi aziendali con i requisiti dei bandi sui Finanziamenti agevolati e con i requisiti delle normative sui Crediti d’imposta; Stima dei benefici finanziari e fiscali ottenibili.

d) Fase di Proposta: Elaborazione di un piano strategico dettagliato per la presentazione delle domande per l’accesso ai Finanziamenti agevolati e delle comunicazioni per l’accesso ai Crediti d’imposta; Consulenza sull’ottimizzazione finanziaria e fiscale legata all’ottenimento delle agevolazioni.

e) Fase di Implementazione: Assistenza nella predisposizione della documentazione richiesta e nella redazione e presentazione delle domande per l’accesso ai Finanziamenti agevolati e delle comunicazioni per l’accesso ai Crediti d’imposta; Supporto durante l’intero iter di richiesta, inclusa la gestione dei rapporti con gli enti erogatori e l’amministrazione finanziaria.

4) Risultati Attesi

Grazie alla Nostra Consulenza, l’azienda potrà beneficiare di:

a) Una mappatura completa delle opportunità di Finanziamenti Agevolati e di Crediti d’imposta disponibili e rilevanti per i propri progetti innovativi;

b) Un piano strategico di finanziamento che includa una timeline per la presentazione delle domande per l’accesso ai Finanziamenti agevolati e delle comunicazioni per l’accesso ai Crediti d’imposta nonché le stime dei benefici attesi;

c) Un’assistenza continua fino all’ottenimento dei Finanziamenti agevolati e dei Crediti d’imposta, assicurando la conformità normativa e la massima efficienza nell’uso delle risorse.

Petriccione & Partners offre all’azienda Cliente la consulenza ed assistenza a 360°, individuando tutte le agevolazioni finanziarie e fiscali utili per il raggiungimento degli obiettivi dell’azienda, che possono essere oggetto di cumulo tra loro.

Petriccione & Partners si rivolge sia:

  • alle aziende, che non hanno ancora usufruito delle agevolazioni, ma che hanno svolto attività agevolabili nei periodi d’imposta precedenti e/o che devono svolgere attività agevolabili nel periodo d’imposta in corso, al fine di offrire alle stesse consulenza ed assistenza per la corretta determinazione dell’agevolazione di cui possono beneficiare, previa valutazione dei progetti innovativi realizzati e/o in corso di realizzazione e/o da realizzarsi e della documentazione sottostante;
  • alle aziende, che hanno già utilizzato le agevolazioni, ma che sono sottoposte ad una verifica in corso da parte degli enti erogatori e dell’amministrazione finanziaria, al fine di offrire alle stesse consulenza ed assistenza innanzi alle pubbliche autorità, previa valutazione dei progetti innovativi realizzati e della documentazione sottostante.

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