Soggetti Beneficiari

Possono optare per il Nuovo Patent Box, a condizione che svolgano le Attività Rilevanti, tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, ovvero:

a) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’articolo 55 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi;

b) i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi;

c) i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, relativamente all’attività commerciale eventualmente esercitata;

d) i soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, ad eccezione delle società semplici;

e) i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato alla quale sono attribuibili i beni immateriali agevolabili.

Il Nuovo Patent Box può essere esercitato dall’investitore che sia titolare del diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali agevolabili.

L’Opzione non può essere esercitata dalle imprese:

a) che determinano il reddito imponibile su base catastale o in modo forfettario;

b) in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal Regio Decreto n. 267/1942, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al Decreto Legislativo n. 14/2019, come modificato dal Decreto Legislativo n. 83/2022, o da altre leggi speciali, ovvero che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

c) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del Decreto Legislativo n. 231/2001.

Per le imprese che esercitano l’Opzione, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Attività Agevolabili

Le Attività Agevolabili si definiscono Attività Rilevanti, così distinte:

a) le attività classificabili come ricerca industriale e sviluppo sperimentale ai sensi dell’articolo 2 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 maggio 2020;

b) le attività classificabili come innovazione tecnologica ai sensi dell’articolo 3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 maggio 2020;

c) le attività classificabili come design e ideazione estetica ai sensi dell’articolo 4 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 maggio 2020;

d) le attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali.

Sono ricomprese tra le Attività Rilevanti anche quelle svolte dall’investitore mediante contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, nonché con società diverse da quelle che, direttamente o indirettamente, controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa.

In quest’ultimo caso, le Attività Rilevanti devono essere svolte sotto la direzione tecnica dell’investitore attraverso il proprio personale e il contratto stipulato per lo svolgimento delle Attività Rilevanti deve prevedere che il rischio, tecnico e finanziario, di insuccesso sia posto a carico dell’investitore.

Le Attività Rilevanti devono essere svolte in laboratori, o strutture, situati nel territorio dello Stato italiano, in Stati appartenenti all’Unione Europea, in Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, ovvero in Paesi che consentano un adeguato scambio di informazioni ai sensi del Decreto del Ministero delle Finanze del 4 settembre 1996.

Qualora le Attività Rilevanti siano svolte da un commissionario, quest’ultimo, nonché qualsiasi eventuale sub-commissionario, deve essere fiscalmente residente negli Stati di cui al precedente periodo.

Ai fini del meccanismo premiale, sono ricomprese tra le Attività Rilevanti anche quelle:

a) di ricerca fondamentale indicate all’articolo 2, lettera a), del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 maggio 2020;

b) di ideazione e realizzazione del software protetto da copyright.

Il Nuovo Patent Box consente di maggiorare in misura pari al 110% le spese sostenute dall’investitore nello svolgimento delle Attività Rilevanti relative ai seguenti beni immateriali utilizzati, direttamente o indirettamente, nello svolgimento dell’attività d’impresa:

a) software protetto da copyright;

b) brevetti industriali (ivi inclusi brevetti per invenzione, invenzioni biotecnologiche e relativi certificati complementari di protezione), brevetti per modello d’utilità, nonché brevetti e certificati per varietà vegetali e topografie di prodotti a semiconduttori;

c) disegni e modelli giuridicamente tutelati;

d) due o più beni immateriali tra quelli indicati nelle precedenti lettere da a) a c), collegati tra loro da un vincolo di complementarietà, tale per cui la realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi sia subordinata all’uso congiunto degli stessi.

Per la definizione dei beni immateriali agevolabili e dei requisiti richiesti per la loro esistenza e protezione, occorre fare riferimento alle norme nazionali, dell’Unione Europea ed internazionali e a quelle contenute in regolamenti dell’Unione Europea, trattati e convenzioni internazionali in materia di proprietà industriale e intellettuale applicabili nel relativo territorio di protezione.

Per utilizzo diretto e indiretto dei beni immateriali agevolabili, si intende rispettivamente:

a) l’utilizzo nell’ambito di qualsiasi attività aziendale che i diritti sui beni immateriali riservano al titolare del diritto stesso;

b) la concessione in uso del diritto all’utilizzo dei beni immateriali.

Al fine di non depotenziare le finalità agevolative della norma, è previsto un meccanismo premiale che consente ai contribuenti che, a partire dal periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021, ottengono un titolo di privativa industriale riferibile a beni immateriali agevolabili, di dedurre in maniera maggiorata pari al 110% anche i costi per le Attività Rilevanti riferibili a tali beni e sostenuti negli otto periodi d’imposta precedenti a quello di ottenimento del predetto titolo di privativa industriale.

Spese Agevolabili

Ai fini della determinazione della base di calcolo cui applicare la maggiorazione del 110%, rilevano, purché non sostenute con società che, direttamente o indirettamente, controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, le seguenti spese:

a) spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nello svolgimento delle Attività Rilevanti; per le spese di personale relative ai soggetti con rapporto di lavoro subordinato assume rilevanza la retribuzione, al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, relativa alle ore o alle giornate impiegate nelle Attività Rilevanti svolte nel periodo d’imposta, incluse le eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività ammissibili svolte fuori sede;

b) quote di ammortamento, quota capitale dei canoni di locazione finanziaria, canoni di locazione operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni immateriali utilizzati nello svolgimento delle Attività Rilevanti;

c) spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti esclusivamente alle Attività Rilevanti;

d) spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle Attività Rilevanti;

e) spese connesse al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, al rinnovo degli stessi a scadenza, alla loro protezione, anche in forma associata, e quelli relativi alle attività di prevenzione della contraffazione e alla gestione dei contenziosi finalizzati a tutelare i diritti medesimi.

Non rilevano in ogni caso ai fini della determinazione delle spese agevolabili gli effetti derivanti da eventuali rivalutazioni o riallineamenti.

Qualora le spese agevolabili, fatta eccezione per quelle di cui alla lettera e), si riferiscano solo in parte alle Attività Rilevanti, le stesse potranno essere maggiorate solo per la quota riferibile a tale utilizzo.

Le spese agevolabili, fermo restando il rispetto dei principi generali di effettività, inerenza e congruità, rilevano nel loro ammontare fiscalmente deducibile e sono imputate, ai fini del calcolo della maggiorazione del 110%, a ciascun periodo d’imposta in applicazione dell’articolo 109, commi 1 e 2, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi indipendentemente dai regimi contabili e dai principi contabili adottati dall’impresa, nonché dall’eventuale capitalizzazione delle stesse.

Le quote di ammortamento di cui alla lettera b), ai fini del calcolo della maggiorazione del 110%, vengono quantificate utilizzando il costo fiscalmente riconosciuto dei beni, determinato ai sensi dell’articolo 110 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, ridotto dell’ammontare delle spese capitalizzate che hanno già usufruito, anche in applicazione del meccanismo premiale, della predetta maggiorazione.

Si applicano le regole previste dall’articolo 6, comma 6, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 maggio 2020.

Ai fini della determinazione della base di calcolo cui applicare, in caso di attivazione del meccanismo premiale, la maggiorazione del 110%, rilevano le spese agevolabili, fatta eccezione per quelle di cui alla lettera e), e le spese necessarie all’ottenimento del titolo di privativa industriale.

Adempimenti Normativi

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 48243/2022, sono stati definiti gli elementi informativi che devono essere contenuti nella documentazione idonea e sono state definite le modalità di esercizio del Nuovo Patent Box.

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 52642/2023 si sono apportate modifiche al precedente Provvedimento e con la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5E/2023 si sono pubblicati i chiarimenti sulle modifiche alla disciplina del Nuovo Patent Box.

La documentazione idonea è costituita da un documento, articolato in due sezioni, A e B, contenenti i dati, le informazioni e gli elementi di seguito elencati.

La sezione A contiene, in relazione a ciascun periodo d’imposta di applicazione del Nuovo Patent Box, le seguenti informazioni:

i. Struttura partecipativa dell’impresa anche in relazione alle imprese associate ed eventi straordinari: tali informazioni possono essere fornite attraverso uno o più organigrammi, accompagnati da una nota che dia evidenza delle eventuali operazioni straordinarie di riorganizzazione, acquisizioni e dismissioni aziendali occorse nel periodo d’imposta cui l’agevolazione fa riferimento; dovranno essere descritte in modo particolareggiato le operazioni che hanno comportato il trasferimento dei beni immateriali agevolabili e i criteri utilizzati per ripartire tra il dante causa e l’avente causa il beneficio spettante, nonché le spese potenzialmente oggetto del meccanismo premiale;

ii. Attività Rilevanti, natura di investitore ed eventuale attività svolta con imprese associate: tali informazioni possono essere fornite attraverso una o più schede che diano chiara evidenza della natura di investitore, assunto dall’impresa e delle eventuali operazioni intercorse con le imprese associate, con indicazione delle principali funzioni svolte da ciascuno dei soggetti coinvolti; dovranno, inoltre, essere individuati eventuali progetti di ricerca, aventi ad oggetto le medesime attività e risultati, svolti internamente all’impresa, ovvero avvalendosi di terzi indipendenti o di altre società del gruppo, identificando i beni immateriali, oggetto di privativa industriale ovvero giuridicamente tutelati, eventualmente realizzati grazie a tali attività e la loro ripartizione all’interno del gruppo;

iii. Attività Rilevanti commissionate a terzi indipendenti: tali informazioni possono essere fornite con una relazione che descriva l’oggetto del contratto, le clausole contrattuali volte a ripartire il rischio di insuccesso tra soggetto committente e commissionario, nonché gli elementi utili a verificare la natura di investitore del committente come sopra definito;

iv. Modello organizzativo dell’impresa: tali informazioni possono essere fornite attraverso uno o più organigrammi o schede, che rappresentino le diverse articolazioni aziendali impegnate nello svolgimento delle Attività Rilevanti (divisioni/dipartimenti/settori), con indicazione dei relativi responsabili, del numero di risorse umane e materiali assegnate, e delle strutture (unità, uffici, reparti, divisioni, ecc.) che operano in maniera trasversale ai diversi ambiti; tali informazioni sono accompagnate da una sintetica descrizione delle attività svolte da ciascuna articolazione aziendale;

v. Relazione tecnica: la relazione tecnica deve illustrare, anche in riferimento al meccanismo premiale, le finalità, i contenuti e i risultati delle Attività Rilevanti svolte in ciascun periodo d’imposta, in relazione ai progetti o ai sotto-progetti in corso di realizzazione, con particolare riferimento alle incertezze tecniche e scientifiche che si è inteso superare; inoltre, la relazione deve descrivere le Attività Rilevanti svolte dall’impresa, con separata indicazione e analisi di quelle direttamente collegate allo sviluppo, protezione, mantenimento e accrescimento del valore dei beni immateriali agevolabili; tale relazione, nel caso di Attività Rilevanti organizzate e svolte internamente all’impresa, deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle Attività Rilevanti o del responsabile del singolo progetto o sotto-progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; nel caso in cui le Attività Rilevanti siano commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le Attività Rilevanti e deve essere firmata dal rappresentante legale dell’impresa commissionaria, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica  n. 445/2000;

vi. Funzioni, rischi e beni dell’impresa: tali informazioni possono essere fornite attraverso una nota descrittiva dei processi, delle attività e delle funzioni svolte, dei beni immateriali direttamente impiegati nei diversi processi aziendali e dei rischi assunti; in caso di utilizzo indiretto del bene, deve essere allegata una copia del contratto di concessione in uso, precisando se il concessionario appartiene al medesimo gruppo del soggetto concedente.

La sezione B contiene, in relazione a ciascun periodo d’imposta di applicazione del Nuovo Patent Box, le seguenti informazioni utili a quantificare la base di calcolo su cui applicare la maggiorazione:

i. Spese agevolabili sostenute in riferimento a ciascun bene immateriale: tali informazioni possono essere fornite tramite schede, anche desunte dalla contabilità analitica, intestate ai singoli beni immateriali; in tali schede vanno indicate le spese agevolabili, direttamente attribuibili al bene immateriale e quelle indirettamente riferibili allo stesso, specificando la chiave, fisica o numeraria, di allocazione; ricorrendo il caso di due o più beni immateriali tra quelli indicati nelle precedenti lettere da a) a c), collegati tra loro da un vincolo di complementarietà, tale per cui la realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi sia subordinata all’uso congiunto degli stessi, la scheda può essere intestata a più di un bene immateriale; la scheda deve, inoltre, contenere le informazioni utili a riconciliare le singole voci di spesa con i conti di mastro che le riguardano e con il bilancio di verifica; in caso di società obbligate a pubblicare il bilancio di esercizio nel registro delle imprese, la riconciliazione deve essere effettuata anche tra quest’ultimo e il bilancio di verifica; se il contribuente utilizza una contabilità analitica, devono essere indicati anche i criteri di individuazione dei conti gestionali riferibili alle predette spese, riconciliati con la contabilità generale; infine, con riguardo alle singole voci di spesa deve essere disponibile la seguente documentazione, da allegare a ciascuna scheda:

a. Costo del personale impiegato in Attività Rilevanti: fogli presenza nominativi riportanti, per ciascun giorno del periodo d’imposta, le ore impiegate nelle Attività Rilevanti, firmati dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria o dal responsabile delle Attività Rilevanti, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, nonché dal prestatore di lavoro; inoltre, per ogni lavoratore devono essere precisate le mansioni svolte e le conoscenze specifiche di cui è in possesso che gli consentono di partecipare allo svolgimento delle Attività Rilevanti;

b. Costi promiscui: per i beni, il personale e i servizi utilizzati solo in parte per lo svolgimento delle Attività Rilevanti, deve essere predisposta, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, una dichiarazione del rappresentante legale dell’impresa o del responsabile delle Attività Rilevanti che individui il criterio di ripartizione, oggettivo e verificabile, idoneo a misurare il loro utilizzo nello svolgimento delle Attività Rilevanti; per il costo del personale, tale dichiarazione deve essere sottoscritta anche dal prestatore di lavoro;

ii. Individuazione delle variazioni fiscali direttamente e indirettamente riferibili ai beni immateriali oggetto di agevolazione: il contribuente deve individuare in un apposito prospetto le singole variazioni fiscali riconducibili a ciascun bene immateriale oggetto di agevolazione, anche tenendo conto del vincolo di complementarietà; il dato complessivo deve essere riconciliato con quanto indicato nella dichiarazione dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Le micro-imprese e le piccole e medie imprese possono predisporre le sezioni A e B in forma semplificata, fornendo informazioni equipollenti a quelle ivi indicate, coerentemente con le dimensioni della propria struttura organizzativa e operativa.

Il contribuente che detiene la documentazione deve darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta per il quale beneficia della maggiorazione.

In assenza della comunicazione, il contribuente non può avvalersi della disapplicazione delle sanzioni previste dall’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo n. 471/1997, in caso di rettifica da parte dell’amministrazione finanziaria.

La consegna della documentazione all’amministrazione finanziaria deve essere effettuata entro e non oltre venti giorni dalla relativa richiesta.

Decorsi i suddetti termini, l’Agenzia delle Entrate non è vincolata alla disapplicazione dell’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo n. 471/1997.

La documentazione deve essere firmata dal rappresentante legale del contribuente o da un suo delegato mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.

La documentazione deve essere redatta per ciascun periodo d’imposta per il quale il soggetto beneficiario ha optato per la fruizione della maggiorazione, produce effetti esclusivamente per il periodo d’imposta cui si riferisce e deve essere conservata fino allo scadere del termine di decadenza per l’accertamento di cui all’articolo 43 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973.

La totale assenza di documentazione o la non corrispondenza al vero, in tutto o in parte, delle informazioni fornite nella documentazione esibita, comportano il recupero integrale dell’agevolazione, con conseguente applicazione degli interessi e irrogazione di sanzioni.

L’assenza della firma elettronica con marca temporale comporta la non applicazione dell’esimente sanzionatoria, con conseguente irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo n. 471/1997 in caso di recupero a tassazione in tutto o in parte della maggiorazione dedotta.

La documentazione è considerata idonea in tutti i casi in cui la stessa fornisca agli organi di controllo i dati e gli elementi necessari per riscontrare la corretta determinazione della maggiorazione.

L’opzione Nuovo Patent Box è comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta al quale si riferisce, ha durata quinquennale ed è irrevocabile e rinnovabile.

Petriccione & Partners offre all’azienda Cliente la consulenza ed assistenza per il riconoscimento del Nuovo Patent Box per le Attività Rilevanti svolte dall’azienda stessa a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021 e non oltre l’ottavo periodo d’imposta precedente a quello in cui il bene immateriale agevolabile ha ottenuto il titolo di privativa industriale.

La normativa di riferimento è la seguente: Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 maggio 2020, articolo 6 del Decreto-Legge n. 146/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 215/2021, articolo 1, commi 10 e 11, della Legge n. 234/2021, Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 48243/2022, Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 52642/2023, Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5E/2023.

Proposta Professionale

Per aiutare le aziende a utilizzare le agevolazioni previste dal P.N.R.R. e le altre misure di finanza agevolata, William Petriccione, di professione Dottore Commercialista, Esperto Contabile e Revisore Legale dei Conti con esperienza trentennale, ha fondato la Petriccione & Partners Società Tra Professionisti a Responsabilità Limitata, al fine di organizzare un Team di Professionisti esperti con specifiche competenze, in grado di assistere nelle varie fasi le aziende, interessate a beneficiare in modo corretto delle misure agevolative da applicare sui loro progetti innovativi realizzati e/o in corso di realizzazione e/o da realizzarsi.

Il Team di Lavoro di Petriccione & Partners comprende tra gli altri:

  • Revisori Legali dei Conti iscritti nella Sezione A del Registro dei Revisori Legali dei Conti, di cui all’articolo 8 del Decreto Legislativo n. 39/2010;
  • Ingegneri iscritti all’Albo degli Esperti in Innovazione Tecnologica, di cui all’articolo 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 ottobre 2015;
  • Professionisti iscritti all’Albo dei Certificatori del Credito d’imposta in attività di Ricerca e Sviluppo, Innovazione Tecnologica, Design e Ideazione Estetica, di cui all’articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2023;
  • Università;
  • Politecnici;
  • Istituti di Ricerca accreditati al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
  • Start-Up Innovative e PMI Innovative;
  • Centri di Formazione accreditati presso le Regioni;
  • Soggetti accreditati presso i Fondi Interprofessionali.

L’attività di consulenza di Petriccione & Partners rivolta all’azienda Cliente si concretizza secondo la seguente procedura:

1) Oggetto della consulenza

La Nostra Consulenza ha per oggetto la ricerca e l’identificazione di opportunità di Finanziamenti agevolati e di Crediti d’imposta, in linea con i progetti innovativi dell’azienda.

L’obiettivo è quello di ottimizzare le risorse finanziarie disponibili per sostenere le iniziative innovative e di sviluppo tecnologico dell’azienda.

2) Finalità e Obiettivi

La Nostra Consulenza mira a perseguire i seguenti step:

a) Analisi dei Progetti Innovativi: Valutazione dei progetti innovativi aziendali passati, attuali e futuri per identificare quelli che possono beneficiare di Finanziamenti agevolati e di Crediti d’imposta.

b) Ricerca di Opportunità: Esplorazione di bandi per individuare i Finanziamenti agevolati e i Crediti d’imposta a livello regionale, nazionale ed europeo.

c) Conformità Normativa: Verifica della conformità dei progetti innovativi aziendali con i requisiti previsti dalle normative sui Finanziamenti agevolati e sui Crediti d’imposta.

d) Elaborazione di Strategie: Proposta di strategie finanziarie e fiscali per massimizzare i benefici derivanti dai Finanziamenti agevolati e dai Crediti d’imposta.

e) Individuazione di Partners di Progetto: Coinvolgimento di Partners di Progetto, quali Università, Politecnici, Istituti di Ricerca, Start-Up e PMI Innovative, Professionisti accreditati presso i Ministeri, a cui affidare in toto o in parte la realizzazione dei progetti innovativi aziendali.

f) Predisposizione di Elaborati Tecnici: Asseverazioni, Business Plan, Certificazioni, Contratti, Due Diligence, Perizie Tecniche Giurate, Rendicontazioni e ogni altro elaborato tecnico, strettamente connesso con la richiesta di Finanziamenti agevolati e di Crediti d’imposta.

g) Redazione della Documentazione: Preparazione della documentazione necessaria per la richiesta e l’ottenimento di Finanziamenti agevolati e di Crediti d’imposta.

3) Metodologia

La Nostra Consulenza verrà svolta attraverso le seguenti fasi operative:

a) Fase di Ricognizione: Raccolta delle informazioni sui progetti innovativi dell’azienda già realizzati e/o in corso di realizzazione e/o da realizzarsi; Analisi preliminare delle caratteristiche dei progetti aziendali per identificare quelli potenzialmente eleggibili per le agevolazioni.

b) Fase di Ricerca: Monitoraggio dei bandi e delle opportunità dei Finanziamenti agevolati a livello regionale, nazionale ed europeo; Identificazione dei Crediti d’imposta disponibili per attività di Ricerca e Sviluppo, Innovazione Tecnologica, Design e Ideazione Estetica, ZES Unica, ecc. ecc.

c)Fase di Analisi: Valutazione della compatibilità dei progetti innovativi aziendali con i requisiti dei bandi sui Finanziamenti agevolati e con i requisiti delle normative sui Crediti d’imposta; Stima dei benefici finanziari e fiscali ottenibili.

d) Fase di Proposta: Elaborazione di un piano strategico dettagliato per la presentazione delle domande per l’accesso ai Finanziamenti agevolati e delle comunicazioni per l’accesso ai Crediti d’imposta; Consulenza sull’ottimizzazione finanziaria e fiscale legata all’ottenimento delle agevolazioni.

e) Fase di Implementazione: Assistenza nella predisposizione della documentazione richiesta e nella redazione e presentazione delle domande per l’accesso ai Finanziamenti agevolati e delle comunicazioni per l’accesso ai Crediti d’imposta; Supporto durante l’intero iter di richiesta, inclusa la gestione dei rapporti con gli enti erogatori e l’amministrazione finanziaria.

4) Risultati Attesi

Grazie alla Nostra Consulenza, l’azienda potrà beneficiare di:

a) Una mappatura completa delle opportunità di Finanziamenti Agevolati e di Crediti d’imposta disponibili e rilevanti per i propri progetti innovativi;

b) Un piano strategico di finanziamento che includa una timeline per la presentazione delle domande per l’accesso ai Finanziamenti agevolati e delle comunicazioni per l’accesso ai Crediti d’imposta nonché le stime dei benefici attesi;

c) Un’assistenza continua fino all’ottenimento dei Finanziamenti agevolati e dei Crediti d’imposta, assicurando la conformità normativa e la massima efficienza nell’uso delle risorse.

Petriccione & Partners offre all’azienda Cliente la consulenza ed assistenza a 360°, individuando tutte le agevolazioni finanziarie e fiscali utili per il raggiungimento degli obiettivi dell’azienda, che possono essere oggetto di cumulo tra loro.

Petriccione & Partners si rivolge sia:

  • alle aziende, che non hanno ancora usufruito delle agevolazioni, ma che hanno svolto attività agevolabili nei periodi d’imposta precedenti e/o che devono svolgere attività agevolabili nel periodo d’imposta in corso, al fine di offrire alle stesse consulenza ed assistenza per la corretta determinazione dell’agevolazione di cui possono beneficiare, previa valutazione dei progetti innovativi realizzati e/o in corso di realizzazione e/o da realizzarsi e della documentazione sottostante;
  • alle aziende, che hanno già utilizzato le agevolazioni, ma che sono sottoposte ad una verifica in corso da parte degli enti erogatori e dell’amministrazione finanziaria, al fine di offrire alle stesse consulenza ed assistenza innanzi alle pubbliche autorità, previa valutazione dei progetti innovativi realizzati e della documentazione sottostante.

Iniziamo una conversazione!
Contattaci!

Richiedi una consulenza gratuita in videoconferenza.

    Cognome e Nome*
    Email*
    Telefono*

    Oggetto*

    Come possiamo esserti utili?*

    Privacy Policy e Vi autorizzo all'utilizzo dei dati necessari per rispondere alla richiesta.
    Termini e Condizioni e Vi autorizzo all'utilizzo dei dati necessari per rispondere alla richiesta.