Soggetti Beneficiari

Il Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo è riconosciuto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che effettuano investimenti in attività di Ricerca e Sviluppo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal Regio Decreto n. 267/1942, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al Decreto Legislativo n. 14/2019, come modificato dal Decreto Legislativo n. 83/2022, o da altre leggi speciali, ovvero che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del Decreto Legislativo n. 231/2001.

Per le imprese ammesse al Credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Attività Agevolabili

Sono considerate attività di Ricerca e Sviluppo, ammissibili al Credito d’imposta, le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della Comunicazione della Commissione Europea – Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014.

Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 maggio 2015 ha dato attuazione al Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo.

I criteri per la corretta applicazione di tali definizioni sono dettati dall’articolo 2 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 maggio 2020, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati 2015 dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico: “Linee guida per la raccolta e trasmissione di dati sulla ricerca e sullo sviluppo sperimentale”.

Il Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo è riconosciuto in misura pari al 12% delle spese per le attività di Ricerca e Sviluppo sostenute a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020, al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 3 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

Il Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo è riconosciuto in misura pari al 20% delle spese per le attività di Ricerca e Sviluppo sostenute a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022, al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

Il Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo è riconosciuto in misura pari al 10% delle spese per le attività di Ricerca e Sviluppo sostenute a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031, al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

Il Decreto-Legge n. 34/2020 ha aumentato la misura del Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo per gli investimenti in attività di Ricerca e Sviluppo sostenuti a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020 direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle regioni del Centro colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 (Lazio, Marche e Umbria):

  • in misura pari al 25% per le grandi imprese, che occupano almeno 250 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro;
  • in misura pari al 35% per le medie imprese, che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro;
  • in misura pari al 45% per le piccole imprese, che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio non è superiore a 10 milioni di euro.

Il Decreto-Legge n. 34/2020 ha aumentato la misura del Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo per gli investimenti in attività di Ricerca e Sviluppo sostenuti a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2023 direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia):

  • in misura pari al 25% per le grandi imprese, che occupano almeno 250 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro;
  • in misura pari al 35% per le medie imprese, che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro;
  • in misura pari al 45% per le piccole imprese, che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio non è superiore a 10 milioni di euro.

Spese Agevolabili

Ai fini della determinazione della base di calcolo del Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo, sono considerate ammissibili le seguenti spese sostenute a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di Ricerca e Sviluppo svolte internamente all’impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni; le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione internazionale standard dell’educazione (Isced) dell’Unesco, assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di Ricerca e Sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del Credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare;

b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di Ricerca e Sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l’importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa relativo al periodo d’imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale indicate alla lettera a); nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell’impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di Ricerca e Sviluppo;

c) le spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di Ricerca e Sviluppo ammissibili al Credito d’imposta; nel caso di contratti di ricerca extra muros stipulati con università e istituti di ricerca aventi sede nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del Credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare; nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di Ricerca e Sviluppo svolte internamente all’impresa; le spese previste dalla presente lettera, nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri, sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di Ricerca e Sviluppo ammissibili al Credito d’imposta, anche se appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 settembre 1996;

d) le quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di Ricerca e Sviluppo ammissibili al Credito d’imposta; le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che derivino da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi residenti nel territorio dello Stato o fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 settembre 1996; non si considerano comunque ammissibili le spese per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei suddetti beni immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa acquirente;

e) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di Ricerca e Sviluppo ammissibili al Credito d’imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili indicate alla lettera a) ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera c) a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 settembre 1996;

f) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di Ricerca e Sviluppo ammissibili al Credito d’imposta svolti internamente dall’impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero, nel caso di ricerca extra muros, del 30% delle spese per i contratti indicate alla lettera c).

Adempimenti Normativi

Ai fini del riconoscimento del Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un Revisore Legale dei Conti iscritto nella Sezione A del Registro dei Revisori Legali dei Conti, di cui all’articolo 8 del Decreto Legislativo n. 39/2010.

Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del Credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di Ricerca e Sviluppo svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione.

La relazione, nel caso di attività di Ricerca e Sviluppo organizzate e svolte internamente all’impresa, deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività di Ricerca e Sviluppo o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Per le attività di Ricerca e Sviluppo commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di Ricerca e Sviluppo.

Qualora, nell’ambito delle verifiche e dei controlli, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all’ammissibilità di specifiche attività di Ricerca e Sviluppo, nonché in ordine alla pertinenza e alla congruità delle spese sostenute dall’impresa, l’Agenzia delle Entrate può richiedere al Ministero dello Sviluppo Economico di esprimere il proprio parere.

I termini e le modalità di svolgimento di tali attività collaborative sono fissati con apposita convenzione tra l’Agenzia delle Entrate e il Ministero dello Sviluppo Economico, nella quale può essere prevista un’analoga forma di collaborazione anche in relazione agli interpelli presentati all’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto la corretta applicazione del Credito d’imposta per i suddetti investimenti.

Per l’espletamento delle attività di propria competenza, il Ministero dello Sviluppo Economico può anche avvalersi di soggetti esterni con competenze tecniche specialistiche.

Ai fini della fruizione del Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto-Legge n. 39/2024, la presunta ripartizione negli anni del Credito d’imposta e la relativa fruizione.

La comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti.

La comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del Decreto-Legge n. 39/2024.

Le comunicazioni sono effettuate sulla base del modello adottato con Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 24 Aprile 2024.

Il Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo spettante per le spese sostenute a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031 è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241/1997, e successive modificazioni, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione.

Il Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo deve essere indicato nel quadro RU del modello di dichiarazione relativo al periodo d’imposta nel corso del quale il credito stesso è maturato (il periodo d’imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati), nonché nel quadro RU dei modelli di dichiarazione relativi ai periodi d’imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo, come precisato dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5E/2016.

La mancata esposizione del Credito d’imposta nel quadro RU del modello di dichiarazione va sanata mediante presentazione da parte dell’impresa beneficiaria di una dichiarazione integrativa, come precisato dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13E/2017.

L’omessa indicazione del Credito d’imposta nel quadro RU dei modelli di dichiarazione costituisce una violazione di natura meramente formale alla quale si rende applicabile la sanzione prevista per le “violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni” di cui all’articolo 8, comma 1, del Decreto Legislativo n. 471/1997 (da 250 euro a 2.000 euro), con possibilità di avvalersi, ai fini sanzionatori, del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997, come precisato dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13E/2017.

La disciplina agevolativa non subordina il diritto alla spettanza del Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo, né la sua concreta fruizione, alla rilevazione in bilancio del relativo provento, come precisato dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13E/2017.

Il Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.

Al Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della Legge n. 244/2007, e di cui all’articolo 34 della Legge n. 388/2000, e successive modificazioni.

Il Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, e successive modificazioni.

Il Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Petriccione & Partners offre all’azienda Cliente la consulenza ed assistenza per il riconoscimento del Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo per le attività di Ricerca e Sviluppo svolte dall’azienda stessa a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031.

La normativa di riferimento è la seguente: articolo 3 del Decreto-Legge n. 145/2013, Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 maggio 2015, Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5E/2016, articolo 1, commi 15 e 16, della Legge n. 232/2016, Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13E/2017, Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 59990/2018, Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10E/2018, Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 46E/2018, articolo 1, commi da 70 a 72, della Legge n. 145/2018, Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 38584/2019, Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 40E/2019, Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8E/2019, articolo 1, commi da 198 a 200 e commi da 203 a 209, della Legge n. 160/2019, articolo 244 del Decreto-Legge n. 34/2020, Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 maggio 2020, Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 265/2020, articolo 1, commi da 185 a 187 e commi 1064 e 1065, della Legge n. 178/2020, Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 13E/2021, articolo 1, comma 45, della Legge n. 234/2021, articolo 1, commi 268 e 269, della Legge n. 197/2022, articolo 6 del Decreto-Legge n. 39/2024, Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 24 aprile 2024.

Proposta Professionale

Per aiutare le aziende a utilizzare le agevolazioni previste dal P.N.R.R. e le altre misure di finanza agevolata, William Petriccione, di professione Dottore Commercialista, Esperto Contabile e Revisore Legale dei Conti con esperienza trentennale, ha fondato la Petriccione & Partners Società Tra Professionisti a Responsabilità Limitata, al fine di organizzare un Team di Professionisti esperti con specifiche competenze, in grado di assistere nelle varie fasi le aziende, interessate a beneficiare in modo corretto delle misure agevolative da applicare sui loro progetti innovativi realizzati e/o in corso di realizzazione e/o da realizzarsi.

Il Team di Lavoro di Petriccione & Partners comprende tra gli altri:

  • Revisori Legali dei Conti iscritti nella Sezione A del Registro dei Revisori Legali dei Conti, di cui all’articolo 8 del Decreto Legislativo n. 39/2010;
  • Ingegneri iscritti all’Albo degli Esperti in Innovazione Tecnologica, di cui all’articolo 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 ottobre 2015;
  • Professionisti iscritti all’Albo dei Certificatori del Credito d’imposta in attività di Ricerca e Sviluppo, Innovazione Tecnologica, Design e Ideazione Estetica, di cui all’articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2023;
  • Università;
  • Politecnici;
  • Istituti di Ricerca accreditati al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
  • Start-Up Innovative e PMI Innovative;
  • Centri di Formazione accreditati presso le Regioni;
  • Soggetti accreditati presso i Fondi Interprofessionali.

L’attività di consulenza di Petriccione & Partners rivolta all’azienda Cliente si concretizza secondo la seguente procedura:

1) Oggetto della consulenza

La Nostra Consulenza ha per oggetto la ricerca e l’identificazione di opportunità di Finanziamenti agevolati e di Crediti d’imposta, in linea con i progetti innovativi dell’azienda.

L’obiettivo è quello di ottimizzare le risorse finanziarie disponibili per sostenere le iniziative innovative e di sviluppo tecnologico dell’azienda.

2) Finalità e Obiettivi

La Nostra Consulenza mira a perseguire i seguenti step:

a) Analisi dei Progetti Innovativi: Valutazione dei progetti innovativi aziendali passati, attuali e futuri per identificare quelli che possono beneficiare di Finanziamenti agevolati e di Crediti d’imposta.

b) Ricerca di Opportunità: Esplorazione di bandi per individuare i Finanziamenti agevolati e i Crediti d’imposta a livello regionale, nazionale ed europeo.

c) Conformità Normativa: Verifica della conformità dei progetti innovativi aziendali con i requisiti previsti dalle normative sui Finanziamenti agevolati e sui Crediti d’imposta.

d) Elaborazione di Strategie: Proposta di strategie finanziarie e fiscali per massimizzare i benefici derivanti dai Finanziamenti agevolati e dai Crediti d’imposta.

e) Individuazione di Partners di Progetto: Coinvolgimento di Partners di Progetto, quali Università, Politecnici, Istituti di Ricerca, Start-Up e PMI Innovative, Professionisti accreditati presso i Ministeri, a cui affidare in toto o in parte la realizzazione dei progetti innovativi aziendali.

f) Predisposizione di Elaborati Tecnici: Asseverazioni, Business Plan, Certificazioni, Contratti, Due Diligence, Perizie Tecniche Giurate, Rendicontazioni e ogni altro elaborato tecnico, strettamente connesso con la richiesta di Finanziamenti agevolati e di Crediti d’imposta.

g) Redazione della Documentazione: Preparazione della documentazione necessaria per la richiesta e l’ottenimento di Finanziamenti agevolati e di Crediti d’imposta.

3) Metodologia

La Nostra Consulenza verrà svolta attraverso le seguenti fasi operative:

a) Fase di Ricognizione: Raccolta delle informazioni sui progetti innovativi dell’azienda già realizzati e/o in corso di realizzazione e/o da realizzarsi; Analisi preliminare delle caratteristiche dei progetti aziendali per identificare quelli potenzialmente eleggibili per le agevolazioni.

b) Fase di Ricerca: Monitoraggio dei bandi e delle opportunità dei Finanziamenti agevolati a livello regionale, nazionale ed europeo; Identificazione dei Crediti d’imposta disponibili per attività di Ricerca e Sviluppo, Innovazione Tecnologica, Design e Ideazione Estetica, ZES Unica, ecc. ecc.

c)Fase di Analisi: Valutazione della compatibilità dei progetti innovativi aziendali con i requisiti dei bandi sui Finanziamenti agevolati e con i requisiti delle normative sui Crediti d’imposta; Stima dei benefici finanziari e fiscali ottenibili.

d) Fase di Proposta: Elaborazione di un piano strategico dettagliato per la presentazione delle domande per l’accesso ai Finanziamenti agevolati e delle comunicazioni per l’accesso ai Crediti d’imposta; Consulenza sull’ottimizzazione finanziaria e fiscale legata all’ottenimento delle agevolazioni.

e) Fase di Implementazione: Assistenza nella predisposizione della documentazione richiesta e nella redazione e presentazione delle domande per l’accesso ai Finanziamenti agevolati e delle comunicazioni per l’accesso ai Crediti d’imposta; Supporto durante l’intero iter di richiesta, inclusa la gestione dei rapporti con gli enti erogatori e l’amministrazione finanziaria.

4) Risultati Attesi

Grazie alla Nostra Consulenza, l’azienda potrà beneficiare di:

a) Una mappatura completa delle opportunità di Finanziamenti Agevolati e di Crediti d’imposta disponibili e rilevanti per i propri progetti innovativi;

b) Un piano strategico di finanziamento che includa una timeline per la presentazione delle domande per l’accesso ai Finanziamenti agevolati e delle comunicazioni per l’accesso ai Crediti d’imposta nonché le stime dei benefici attesi;

c) Un’assistenza continua fino all’ottenimento dei Finanziamenti agevolati e dei Crediti d’imposta, assicurando la conformità normativa e la massima efficienza nell’uso delle risorse.

Petriccione & Partners offre all’azienda Cliente la consulenza ed assistenza a 360°, individuando tutte le agevolazioni finanziarie e fiscali utili per il raggiungimento degli obiettivi dell’azienda, che possono essere oggetto di cumulo tra loro.

Petriccione & Partners si rivolge sia:

  • alle aziende, che non hanno ancora usufruito delle agevolazioni, ma che hanno svolto attività agevolabili nei periodi d’imposta precedenti e/o che devono svolgere attività agevolabili nel periodo d’imposta in corso, al fine di offrire alle stesse consulenza ed assistenza per la corretta determinazione dell’agevolazione di cui possono beneficiare, previa valutazione dei progetti innovativi realizzati e/o in corso di realizzazione e/o da realizzarsi e della documentazione sottostante;
  • alle aziende, che hanno già utilizzato le agevolazioni, ma che sono sottoposte ad una verifica in corso da parte degli enti erogatori e dell’amministrazione finanziaria, al fine di offrire alle stesse consulenza ed assistenza innanzi alle pubbliche autorità, previa valutazione dei progetti innovativi realizzati e della documentazione sottostante.

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